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Introduzione
 Antonella Ciriello Consigliere di Corte di Cassazione e componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura
Da nove anni, i giudici del lavoro si raccolgono a Capri per un pomeriggio di stu- dio collegato alle questioni più calde che la magmatica materia del lavoro, in con- tinua evoluzione, offre.
L’iniziativa nasce dal dialogo continuo che, attraverso la mailing list GIUDLAV, dal 2003 unisce tutti i giudici del lavoro italiani.
In questa edizione, l’esperienza della pandemia è stata la lente attraverso la quale osservare i cambiamenti nel processo del lavoro e rimeditare il concetto di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Con il solito taglio seminariale si sono succeduti molteplici e autorevoli interventi, per analizzare anche in prospettiva di riforma, il ruolo del giudice del lavoro. Così, nell’intervento di Marcello Basilico, si sono immaginate le modifiche che al rito potrebbero essere apportate, nella stagione del PNRR nell’ottica di una maggio- re efficienza processuale.
Giovanni Amoroso si è soffermato sui profili critici della legge delega del 26 no- vembre 2021, n. 206, e sulla possibilità della stessa di unificare e coordinare la di- sciplina dei licenziamenti, nonché sui risvolti della possibile applicazione al rito del lavoro dei nuovi istituti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e della revocazione «europea» del giudicato civile «ingiusto».
Sempre sulla legge delega di riforma del processo è stata incentrata la riflessione offerta da Flora Scelza che, con puntualità, ha esaminato gli aspetti più rilevanti della stessa scandagliando il carattere espansivo del rito del lavoro e la digitalizza- zione.
Nei successivi contributi, sono stati esaminati gli istituti peculiari che caratterizza- no il rito, come i poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. (Chiara Coppetta Calzavara, Carmen Lombardi, anche con riguardo al giudice di appello Ilario Nasso, con riferimento all’ispezione giudiziale).
Maria Grazia Cassia si è poi soffermata sul principio di non contestazione, analiz- zando l’estensione al contumace, in materia di diritti disponibili, della regola per cui la mancata contestazione dei fatti esonera dall’onere della prova la parte che li ha allegati. In chiusura del dibattito processuale, la riflessione condotta da Paola Marino in materia previdenziale.
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