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PRESENTAZIONE
CHI È ASSOFIN
ASSOFIN è l’associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare.
La storia
ASSOFIN nasce nel gennaio 1992 su iniziativa di nove soci fondatori attivi nei comparti del credito al consumo e immobiliare. Nel corso degli anni la compagine associativa cresce rapidamente fino a raggiungere gli attuali 59 associati che da soli coprono la lar- ga maggioranza del mercato del credito al consumo, nonché una fetta significativa del mercato dei finanziamenti immobiliari erogati da intermediari specializzati.
Chi sono i Membri
Le Associate sono tutte emanazione di grandi Società e Gruppi industriali o bancari italiani o stranieri. Sono tutte di primaria importanza tanto in termini di attività che di quote di mercato. Hanno una tradizione pluriennale di operatività nel settore e una solida compagine azionaria alle spalle che è garanzia di serietà e di affidabilità. Quasi tutte estendono il proprio raggio d’azione sull’intero territorio nazionale.
Requisiti di ammissione
Ogni richiesta di ammissione all’Associazione viene valutata dal Consiglio Direttivo con riferimento a rigorosi requisiti di natura giuridica e a precisi criteri di natura patrimonia- le. Gli associati possono essere: ordinari, corrispondenti e sostenitori.
Possono essere soci ordinari dell’Associazione:
1) le Banche, i Soggetti Operanti nel Settore Finanziario ai sensi degli artt. 106 e se- guenti del D.lgs. 385/1993 (“TUB”), gli Istituti di Pagamento ai sensi degli artt. 114- bis e seguenti TUB e gli Istituti di Moneta Elettronica ai sensi degli artt. 114-sexies e seguenti TUB, in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede in Stato estero purché dotati di rappresentanza stabile nel territorio italiano;
2) le società che abbiano i seguenti requisiti:
a) essere costituite nella veste giuridica di società di capitali;
b essere iscritte da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
c) avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
d) che, a decorrere almeno dall’esercizio in corso al momento della domanda, sia-
no soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facolta-
tiva;
e) che operino in modo continuativo e prevalente nel campo dei finanziamenti alla famiglia
di carattere immobiliare e di consumo, dei servizi di pagamento, di locazione finanziaria, renting e godimenti di beni di consumo, di credito e servizi di pagamento tra pari.
Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbia- no un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese;
3) le società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche richieste per i soci ordinari.