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  ce, in quanto fornisce un’indicazione netta:
• il formato elettronico diviene
obbligatorio per l’informativa ri- volta a investitori professionali e controparti qualificate;
• il formato elettronico si applica ai clienti al dettaglio tranne nel caso in cui essi richiedano di continua- re a ricevere il formato cartaceo.
Il formato elettronico diventa dun- que l’opzione standard, che ammette come unica eccezione l’eventualità che i clienti al dettaglio esercitino il diritto di richiedere ancora il forma- to cartaceo (c.d. opt-in). Il che rap- presenta un rovesciamento radicale dell’impostazione adottata dalla ori- ginaria MiFID II, la quale prevedeva il formato cartaceo quale opzione di default e ammetteva la possibilità di utilizzare il formato non cartaceo solo al ricorrere di precise condizioni1.
La nuova normativa è invece in parte silente, in quanto non indica:
• quale possa essere il canale o la
modalità attraverso cui fornire al cliente le informazioni in formato elettronico;
• come deve intendersi l’espressio- ne (gli intermediari) “forniscono” le informazioni;
• quale parte dell’art. 3 del Rego- lamento 565/2017 è da ritenersi abrogato in ragione della Diretti- va 2021/338.
Questa impostazione normativa con- sente agli intermediari di impostare con una certa flessibilità gli adegua- menti ai propri sistemi e procedure.
La direttiva prevede un periodo transitorio articolato su due livelli:
 La norma contempla anche un regime transitorio
 1 Si veda in particolare l’art. 3 del Regolamento delegato 2017/565.
  Il formato elettronico diventa l’opzione standard, che ha
come unica eccezione l’eventualità che i clienti al dettaglio esercitino
il diritto di richiedere il formato cartaceo (opt-in)
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