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  • l’obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislati- ve e regolamentari di recepimen- to entro il 28 novembre 2021 e di applicarle a partire dal 28 febbra- io 2022;
• l’obbligo per gli intermediari di comunicare ai clienti al dettaglio in essere che ricevono l’informati- va richiesta ai sensi della MiFID II su supporto cartaceo che tali in- formazioni possono continuare a essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il pas- saggio a tale ultima modalità av- viene in via automatica qualora, entro il termine di 8 settimane dal ricevimento di apposita co- municazione, i clienti non chie- dano la prosecuzione della forni- tura delle informazioni su
carta.
delle nuove previsioni per consentire agli intermediari di effettuare tutti gli adeguamenti (giuridici e tecno- logici) necessari a dare attuazione al nuovo regime sul formato elettroni- co dell’informativa e che si potesse gestire in automatico il passaggio a tale formato da parte di tutti i clienti al dettaglio rimasti silenti nelle otto settimane successive al ricevimento della comunicazione.
Tale regime transitorio è stato in re- altà definito senza valutare il reale impatto e dunque la portata degli interventi di adeguamento richiesti agli intermediari, che sono di grande rilievo in quanto impattano su nu- merose procedure connesse alla pre- stazione dei servizi di investimento e implicano l’identificazione di solu-
zioni appropriate nei con- fronti dei clienti in essere non
digitalizzati.
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L’idea del legislatore
europeo era che fossero suf- ficienti tre mesi intercorrenti tra
il recepimento e l’entrata in vigore
In Italia il recepimento è avvenuto con grande ritardo con il cita- to d.lgs. n. 31/2023 e senza al- cun preavviso in merito alla data di emanazione. In considerazione di ciò è stato necessario definire un apposito regime transitorio utile a
 Il regime transitorio pensato dal legislatore europeo è stato definito senza valutare il reale impatto e la portata degli interventi di adeguamento richiesti agli intermediari
    





















































































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