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    Il richiamo a tali due fondamenta- li nozioni giuridiche è importante, poiché evidenzia che la nozione nor- mativa di formato elettronico è mol- to ampia. Gli intermediari possono quindi stabilire discrezionalmente quali soluzioni utilizzare, valutando- ne la sicurezza e le ricadute sulle mo- dalità di gestione dei clienti in essere che ricevono il formato cartaceo.
A tale riguardo, vale la pena di- stinguere tra il formato elettronico dell’informativa (ossia il supporto) e la modalità di trasmissione dell’in- formativa (ossia il canale). Con rife- rimento al primo aspetto e, dunque, al supporto, il formato elettronico può tradursi in un file PDF, suscetti- bile di essere fornito al cliente tra- mite uno o più dei possibili canali di trasmissione (quali, ad esempio, il sito di internet banking della banca, e-mail/pec del cliente).
L’informativa soggetta a tale nuova disciplina del formato elettronico ri- guarda tutta l’informativa prevista dalla MiFID II, che possiamo schema- tizzare in:
• informativa precontrattuale rela- tiva ai servizi di investimento (ad esempio, politica sulla gestione dei conflitti di interesse, politica di ricezione e trasmissione di or- dini, informativa sui rischi degli strumenti finanziari, ecc.);
• informativa preliminare alla sin- gola operazione in strumenti fi- nanziari (ad esempio, proposta di consulenza, informativa costi e oneri, dichiarazione di adegua- tezza);
• informativa successiva alla singo- la operazione;
 Implicazioni: ambito oggettivo di applicazione
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   L’informativa soggetta alla nuova disciplina del formato elettronico riguarda tutta l’informativa prevista dalla MiFID II
              

























































































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