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applicata anche all’informativa re- lativa all’esecuzione dell’operazione di sottoscrizione di quote/azioni di OICR esteri (c.d. lettera di conferma) che deve essere inviata al cliente da parte del soggetto incaricato della funzione di intermediazione dei pa- gamenti che intrattiene per conto degli OICR esteri la relazione con gli investitori (SIP).
Si tratta di una scelta facoltativa che presuppone:
• l’accordo tra gli intermediari col-
locatori e il SIP;
• che il cliente sia informato che
il nuovo regime varrà anche per tale informativa nell’ambito dell’apposita comunicazione do- vuta dagli intermediari.
La tematica di maggiore rilievo ri- guarda l’identificazione dei canali
tramite i quali fornire in automati- co ai clienti l’informativa in forma- to elettronico in caso di silenzio del cliente decorse le 8 settimane dalla ri- cezione dell’apposita comunicazione. La decisione al riguardo deve tenere presente che nel caso delle banche tradizionali (diverse dalle banche di- gitali):
• una parte di clienti ha stipulato un contratto di internet banking (di seguito ”IB”) dispositivo e nei loro riguardi è quindi certamen- te possibile utilizzare l’apposita piattaforma per fornire l’infor- mativa in formato elettronico2;
• una parte di clienti non è in pos- sesso di IB;
• occorre valutare come gestire in automatico il passaggio all’infor- mativa in formato elettronico nei riguardi dei clienti privi di IB che non esercitino l’opt-in.
A tale ultimo proposito possono de- linearsi almeno due ipotesi applica- tive.
Un’ipotesi prevede l’adozione di so- luzioni digitali ad hoc per rispettare l’obbligo del passaggio in automati- co nei confronti di tutti i clienti, ba- sata su:
• creazione di una sezione ad hoc dell’IB con funzione di mera re- pository delle informative rivolte ai clienti privi di contratto di IB e che consente unicamente la vi- sualizzazione, memorizzazione e archiviazione di tali informative;
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Implicazioni: le possibili soluzioni digitali
2 Sarebbe possibile prevedere anche l’utilizzo dell’e-mail, ma tale canale di trasmissione non viene in linea generale ritenuto sufficientemente sicuro stante: i) la difficoltà di avere certezza che l’indirizzo e-mail del cliente eventualmente in possesso della banca sia aggiornato ed effettivamente utilizzato dal cliente; ii) l’indirizzo e-mail non individua con certezza in modo univoco un solo nominativo.
La nuova disciplina sul
formato elettronico può essere applicata anche all’informativa relativa all’esecuzione dell’operazione di sottoscrizione di quote/ azioni di OICR esteri