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 • fornitura al cliente di indicazioni circa le modalità per effettuare il primo accesso a tale sezione dell’IB;
• invio di alert al cliente (ad esem- pio tramite SMS) per ricordare che l’adesione si perfeziona al primo accesso;
• accettazione delle modalità di funzionamento di tale sezione dell’IB al primo accesso da parte del cliente e, in tale occasione, co- municazione allo stesso dei codici di accesso univoci;
• invio “precauzionale” e “gratu- ito” della documentazione car- tacea sino al primo momento utile di accettazione “espressa” del cliente del formato elettro- nico.
In via alternativa può ipotizzarsi di non applicare il passaggio in auto- matico nei riguardi dei clienti in es- sere non digitalizzati, basata su:
• la comunicazione ai clienti in di- scorso del nuovo regime esplici- tando che l’invio dell’informativa continuerà utilizzando il formato cartaceo fintanto che il cliente non espliciterà il consenso a rice- vere il formato elettronico dotan- dosi delle soluzioni digitali richie- ste dalla banca;
• l’utilizzo di ogni occasione utile di contatto con i clienti per ricor- dare la nuova opportunità;
• l’adozione di una policy interna che riporti le motivazioni a soste- gno delle scelte effettuate.
Ai clienti che abbiano accettato il passaggio al formato elettronico di- viene necessario fornire in tale mo- dalità anche l’informativa relativa alla singola operazione dagli stes- si conclusa presso le filiali/agenzie dell’intermediario. Al riguardo, sa- ranno possibili:
• soluzioni full digital: l’informa- tiva è resa disponibile al cliente nell’immediato tramite, ad esem- pio, tablet/pc dell’intermediario e in parallelo sull’IB;
• soluzioni miste: in caso di mecca- nismi che prevedono la doppia copia, una per il cliente e una per l’intermediario, è possibile utilizzare il formato elettronico limitatamente alla copia per il cliente e continuare a utilizzare la forma cartacea della copia ad uso dell’intermediario con la fir- ma del cliente.
    Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali - ABI
Implicazioni: operatività allo sportello e formato elettronico
   Ai clienti passati al formato elettronico dovrà essere fornita in tale modalità anche l’informativa relativa alla singola operazione dagli stessi conclusa
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