Page 12 - MK_3-2023
P. 12

 Finalità della nuova normativa
 Una spinta dal legislatore per il superamento
del supporto cartaceo
   12
3-2023
La nuova disciplina sul formato
elettronico dell’informativa
L’8 aprile è
entrato in vigore
il d.lgs. 31/2023
di recepimento della direttiva (UE) 2021/338 (di seguito la “direttiva”),
che introduce
le modifiche al
TUF necessarie a recepire le novità introdotte dalla direttiva, tra le quali rientrano quelle sul formato elettronico dell’informativa.
O
Angela Bracci, ABI la possibilità di ricevere le informa-
zioni su supporto cartaceo.
Le finalità di tale normativa sono:
• introdurre talune semplificazioni
operative in grado di ridurre gli oneri di attuazione. La direttiva è stata infatti concepita nell’ambito del pacchetto di misure per la ri- presa dei mercati dei capitali in ri- sposta alla pandemia da Covid-19;
• efficientare i processi operativi in ottica di sostenibilità;
• ridurre l’utilizzo della carta. Fermo restando che gli intermedia- ri hanno l’obbligo di adeguarsi, è importante sottolineare che la nor- mativa presenta anche aspetti posi- tivi dal punto di vista della banca, in quanto consente di azzerare i costi di invio dell’informativa e i rischi giu- ridici legati alla sua mancata ricezio- ne da parte dei clienti.
La norma è apparentemente sempli-
prevista dalla MiFID II
Obiettivo del presente articolo è
chiarire i capisaldi di tale nuova di-
sciplina e delineare i possibili sce-
nari applicativi che gli intermediari
si trovano a dover fronteggiare. La chiarezza in merito alla portata dei nuovi obblighi è essenziale per indi- viduare le possibili opzioni tecnolo- giche a disposizione delle banche.
Il fulcro di tale normativa è rappre- sentato dalla norma (art. 21, comma 1-quater del TUF) che introduce l’ob- bligo per gli intermediari di fornire in formato elettronico ai clienti o potenziali clienti tutte le informa- zioni richieste dalla MiFID II e dalle relative disposizioni di attuazione, tranne nel caso in cui il cliente al dettaglio abbia chiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso esse sono fornite a titolo gratuito. La stessa norma prevede che gli inter- mediari debbano informare i clienti al dettaglio che questi ultimi hanno
    




































































   10   11   12   13   14