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 d. Le nuove modalità di sanction screening
Preservare l’accuratezza e l’efficacia delle procedure di controllo sulle san- zioni finanziarie è un obiettivo primario per garantire il pieno rispetto del- le misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’art. 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Ferma rimanendo la forte necessità di garantire che siano sempre rispettati gli obblighi in materia di sanction screening sul congelamento dei beni e sul divieto di mettere i fondi a disposizione di determinate persone, organismi o entità, si deve al contem- po cercare di efficientarne il processo nel contesto dell’esecuzione in tempo reale dei bonifici istantanei.
Per questa ragione, l’IPR stabilisce che i PSP dovranno verificare immediata- mente all’entrata in vigore di ogni nuova misura restrittiva e almeno ogni giorno di calendario, se i propri clienti sono soggetti a tali misure restrittive, inibendo se del caso la possibilità di inviare o ricevere bonifici istantanei. Tale controllo non dovrà essere ripetuto durante l’esecuzione dell’operazione di bonifico istantaneo.
È pur vero che questa nuova modalità di sanction screening non dovrà inter- ferire con gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo (AML/
CFT) e quelli che, direttamen-
te o indirettamente, discen- dono dalle misure restrittive diverse da quelle adottate a norma dell’art. 215 TFUE: tra questi, i controlli che si svol- gono sulla transazione sulla base di un approccio basato sul rischio per finalità AML/ CFT, quelli in materia di em- bargo o di misure restritti- ve settoriali, o ancora quelli riferiti ai beni a duplice uso (dual-use).
Quando entrano in vigore queste misure?
L’ampia portata degli interventi presuppone che questi vengano introdotti con gradualità, avendo riguardo dell’impatto che essi comportano sull’at- tività e l’organizzazione dei PSP (fig. 3). Le banche situate nell’area euro dovranno offrire ai propri clienti il servizio di ricezione dei bonifici istantanei entro 9 mesi dall’entrata in vigore dell’IPR, così come entro la stessa scadenza dovranno garantire il principio di equiparazione delle commissioni e adot-
    Preservare l’accuratezza e l’efficacia delle procedure di controllo sulle sanzioni finanziarie è un obiettivo primario per garantire
il pieno rispetto delle misure restrittive adottate nell’Unione
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