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b. Il principio di equiparazione delle commissioni
In relazione all’obiettivo di accessibilità, il legislatore europeo ha ritenuto che l’applicazione di commissioni più elevate al bonifico istantaneo rispetto ad altri bonifici in euro in alcuni mercati nazionali possa aver limitato la dif- fusione del servizio.
Per questo motivo, l’IPR stabilisce che i PSP dovranno applicare ai propri clienti commissioni per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro non superiori rispetto a quelle previste per le operazioni di bonifico ordinario corrispondenti, avendo riguardo di considerare il canale dispositivo o lo stru- mento utilizzato per disporre il pagamento, o anche la presenza di servizi aggiuntivi offerti in una determinata soluzione di pagamento. In quest’ul- timo caso, che si riferisce ad esempio ai meccanismi per la risoluzione delle controversie o la gestione dei rimborsi che potrebbero essere inclusi in una soluzione di pagamento basata sui bonifici istantanei, i PSP potranno appli- care commissioni differenziate, sempre nel presupposto che la componente relativa al bonifico istantaneo abbia invece la medesima tariffazione di quel- la riferita al bonifico ordinario.
c. L’obbligo di offerta del servizio di “verifica del beneficiario”
La fiducia e la sicurezza sono elementi essenziali affinché l’uso dei bonifici, siano essi istantanei o non istantanei, da parte della clientela, cresca in linea con le aspettative e si affermino soluzioni di pagamento europee innovative. Presidi solidi e robusti per individuare e prevenire i casi di errore o frode che potrebbero comportare l’invio di un bonifico a un beneficiario errato sono fondamentali, dal momento che l’ordinante difficilmente potrebbe recupe- rare i fondi prima che siano accreditati sul conto del beneficiario, soprattutto nel contesto del bonifico istantaneo che di fatto è irrevocabile.
Per questo motivo, i PSP dovranno offrire gratuitamente, in tutti i canali di- spositivi in cui è possibile esegui- re bonifici, un servizio che con- sente di verificare che il nome del soggetto a cui devono essere trasferiti i fondi e il suo conto di pagamento (IBAN) coincidano. L’of- ferta di questo servizio, peraltro estesa dall’IPR anche ai bonifici ordi- nari, è obbligatoria per i consumatori, mentre le imprese e le microim- prese potranno rinun-
ciare a tale servizio.
Circa l’accessibilità, il legislatore europeo ha ritenuto che l’applicazione di commissioni più elevate al bonifico istantaneo rispetto ad altri bonifici in euro possa aver limitato la diffusione del servizio
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