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 trattuale (comprese le spiegazioni adeguate sui contratti proposti), il diritto di recesso, nonché la prote- zione supplementare che deve esse- re garantita ai consumatori quando i contratti di servizi finanziari sono conclusi per via elettronica, le “spie- gazioni adeguate” e le regole per evitare i cosiddetti “percorsi oscuri” (dark patterns).
Quanto all’ambito di applicazione, è bene tenere presente che la direttiva ha carattere sussidiario, ciò significa che laddove vi sia una disciplina set- toriale specifica, le norme relative all’informativa precontrattuale (art. 16-bis), al diritto di recesso (art. 16- ter) e alle spiegazioni adeguate (art. 16-quinquies) non trovano applica- zione.
Venendo al merito, l’intermediario, “professionista” nella terminologia della direttiva, è tenuto a fornire
al consumatore un kit informativo, chiaro e comprensibile: è importante che l’informativa sia resa “prima che sia vincolato da un contratto a distan- za o da una corrispondente offerta”. L’onere della prova relativo all’a- dempimento degli obblighi di infor- mazione incombe sul professionista. Gli obblighi informativi investono principalmente l’identità del profes- sionista, la descrizione del servizio offerto e del relativo prezzo, l’esi- stenza o meno del diritto di recesso, nonché la durata minima del con- tratto in caso di prestazione perma- nente o periodica di servizi finanziari e l’eventuale possibilità di estingue- re anticipatamente il contratto con le relative penali.
L’intermediario è inoltre tenuto a illustrare qualsiasi clausola contrat- tuale relativa alla legislazione ap- plicabile, al foro competente e alla possibilità di avvalersi di un mecca- nismo extragiudiziale di reclamo e ricorso specificandone le modalità di accesso.
 L’informativa precontrattuale
   Gli obblighi
informativi investono principalmente l’identità del professionista, la descrizione del servizio offerto e del relativo prezzo, l’esistenza o meno del diritto di recesso
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