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    come chatbot o roboadvice, l’obbli- go di fornire spiegazioni adeguate riveste particolare importanza. In questo caso, per assicurare un’ef- fettiva comprensione del contratto, al consumatore è riconosciuto il di- ritto di richiedere all’intermediario l’intervento umano (durante l’o- rario di lavoro dell’intermediario, precisa il considerando n. 40) nella stessa lingua utilizzata per forni- re le informazioni precontrattuali. Questo diritto all’intervento umano può essere esercito – in casi giustifi- cati – anche dopo la conclusione del contratto a distanza (art. 16-quin- quies, par. 3).
Se gli intermediari si avvalgono di interfacce online (ossia: qualsiasi software, compresi i siti web o par- ti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili) per concludere contratti a distanza, la direttiva rico- nosce al consumatore una protezio- ne supplementare.
L’obiettivo è quello di evitare i cosid- detti “percorsi oscuri” (dark patterns) sulle interfacce online dei professio- nisti che distorcono o compromet- tono in misura rilevante – intenzio- nalmente o di fatto – la capacità dei consumatori che sono destinatari del servizio finanziario di effettua- re scelte autonome e informate. Ciò
può avvenire, ad esempio, quando la struttura di un’interfaccia online non è progettata in modo “neutrale” per cui (attraverso componenti visive, uditive o altro) finisce per indirizzare il consumatore verso scelte che non sono nel suo interesse.
Per evitare questi rischi – ferma re- stando la pertinente disciplina in tema di pratiche commerciali scor- rette e di privacy – la direttiva chie- de agli Stati membri di introdurre a livello nazionale misure volte ad assicurare che i professionisti, “non progettino, organizzino o gestisca- no le loro interfacce online in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informa- te” (art. 16-sexies).
      La protezione supplementare contro i dark patterns
     Se gli intermediari si avvalgono di interfacce online per concludere contratti a distanza, la direttiva riconosce al consumatore una protezione supplementare
  Teresa Broggiato, Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance - ABI Anna Paola Cerenza, Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa - ABI
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