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ti interamente eseguiti da entrambe le parti prima che il consumatore eserciti il diritto di recesso.
Va inoltre evidenziato come l’eserci- zio del diritto di recesso relativo al contratto principale travolga anche l’eventuale contratto accessorio pre- stato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra terzo e professionista. Il recesso dal contrat- to accessorio è privo di costi per il consumatore (par. 4).
Quanto al pagamento del servizio prestato prima del recesso, il con- sumatore è tenuto a corrispondere solo l’importo del servizio effettiva- mente prestato dall’intermediario, con la precisazione che lo stesso non può eccedere un importo propor- zionale all’importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza, né essere tale da poter co- stituire una penale. Il professionista non può comunque esigere alcun importo se non è in grado di provare che il consumatore sia stato infor-
mato dell’importo dovuto, né può esigerlo laddove abbia dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso senza richiesta del consumatore (cfr. art. 16-quater).
Considerato che l’obiettivo della funzionalità di recesso è quello di accrescere la consapevolezza dei consumatori quanto al loro diritto di recesso e semplificare la possibilità di avvalersi di tale diritto soprattut- to in occasione di vendite a distanza di prodotti o servizi sia finanziari che non finanziari, innovando rispetto alla disciplina originaria, la direttiva ha introdotto una specifica previsio- ne relativa al diritto di recedere dai contratti a distanza conclusi median- te un’interfaccia online, ad esempio un sito web o un’applicazione (art. 11-bis). Tale disposizione, come det-
Recesso dai contratti conclusi mediante interfaccia online
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Quanto al pagamento del servizio fornito prima del recesso, il consumatore è tenuto a corrispondere solo l’importo del servizio effettivamente prestato dall’intermediario

