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 bili ai sensi dell’articolo 2, punto
17, dell’SFDR3;
c. uno strumento finanziario che
considera i principali effetti ne- gativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono de- terminati dal cliente.
Nelle intenzioni del legislatore comu- nitario questa impostazione dovrebbe consentire ai clienti di orientare la cre- azione di prodotti di investimento in grado di soddisfare le proprie prefe- renze di sostenibilità e in questo modo contribuire a fare affluire risorse pri- vate verso gli investimenti sostenibili. Si tratta di una intenzione positiva, ma molto sfidante rispetto alla situa- zione nella quale si trova in concreto il mercato. Sebbene i clienti siano infatti interessati in modo crescente agli in- vestimenti sostenibili, è difficile anche per quelli maggiormente esperti dare indicazioni consapevoli su aspetti così tecnici, dal momento che essi:
• non hanno cognizione di quali e quanti siano i prodotti presenti sul mercato che dichiarano di avere una quota di investimenti allineata alla tassonomia ambientale (lett. a) o sostenibile (lett. b) e di quale sia l’entità di tale investimento;
• non sono in grado di distingue- re i prodotti di cui alla lett. a) da quelli di cui alla lett. b);
• sanno ben poco dei principali ef-
fetti negativi sui fattori di soste- nibilità (principal adverse indica- tors, PAI).
D’altro canto, l’impostazione della norma sulle preferenze di sosteni- bilità che propone le tre categorie diprodottidicuiallelett.a),b)ec) come categorie distinte è in realtà in parte fuorviante, poiché i prodotti di cui alla lett. a) sono in realtà un sot- toinsieme di quelli di cui alla lett. b) e tutti i prodotti con caratteristiche di sostenibilità codificati dall’SFDR (vale a dire i prodotti di cui all’art. 8 e 94) devono gestire i PAI al fine di rispet- tare l’impegno di non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi sostenibili (c.d. clausola del “do not significantly harm”) (fig. 1).
 Fig. 1
  La norma sulle preferenze di sostenibilità
 Fonte: Ufficio Mercato dei Capitali - ABI
 3 Cfr. Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sulla trasparenza in materia di sostenibilità dei servizi finanziari.
4 I prodotti ex art. 8 SFDR sono quelli che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione delle stesse, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, mentre i prodotti ex art. 9 SFDR sono i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
  L’intenzione del
legislatore comunitario
è quello di consentire
ai clienti di orientare la creazione di prodotti di investimento in grado
di soddisfare le proprie preferenze di sostenibilità
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