Page 6 - MK_2-2023
P. 6

 Le banche e gli intermediari finanziari si trovano quindi a operare in un contesto in forte discontinuità con il passato, dovendo affrontare tematiche completamente nuove rispetto alle quali le buone prassi sono tutte da co- struire e da sottoporre alla prova dei fatti e soprattutto dove molti dati non sono ancora disponibili.
Le principali previsioni regolamentari dove la disponibilità dei dati è essen- ziale per adempiere agli obblighi di rendicontazione sono le seguenti:
• Art. 8 del Regolamento sulla Tassonomia UE (Regolamento UE 2020/852)
che obbliga i soggetti tenuti alla pubblicazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) a fornire “informazioni su come e in che misura le atti- vità dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate eco- sostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia”.
• Art. 449 bis (CRR II) connesso alla rendicontazione prudenziale di Terzo Pilastro che prevede obblighi di informativa collegati ai rischi ESG, al mo- mento limitatamente agli istituti bancari di grandi dimensioni quotati su mercati regolamentati, ma con previsione di estensione anche ai cosiddet- ti Istituti meno significativi.
Dopo due anni nei quali le imprese finanziarie hanno dato disclosure della quota di portafoglio “eligible” ai fini del Regolamento della Tassonomia UE, dal prossimo bilancio al 31 dicembre 2023 sarà obbligatoria la pubblicazione del GAR (Green Asset Ratio) nella modalità “aligned”, definito come il rap- porto tra gli “attivi che finanziano attività economiche allineate alla tasso- nomia o sono investiti in tali attività” sul “totale degli attivi coperti”. Al GAR
relativo al banking book si affianca, sempre dal reporting period 2023, la rendicontazione degli altri KPI previsti dalla normativa relativi all’off-balance e agli AuM, mentre dal reporting pe- riod 2025 si aggiungeranno i KPI re- lativi al trading book e ai ricavi, intesi come commissioni e compensi, deri- vanti da servizi diversi dai prestiti.
Le attività si definiscono allineate alla tassonomia se soddisfano i seguenti requisiti:
• Contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi am- bientali del Regolamento sulla Tassonomia: (1) la mitigazione dei cambia- menti climatici, (2) l’adattamento ai cambiamenti climatici, (3) l’uso soste-
   6 2-2023
Obblighi di informativa connessi al Regolamento sulla Tassonomia
  Le banche e gli intermediari finanziari si trovano a operare in un contesto in forte discontinuità con il passato dove molti dati non sono ancora disponibili
   






















































































   4   5   6   7   8