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  to alla successiva “Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa” pubblicate dalla Banca centrale europea nel no- vembre 2020.
La Guida, richiamandosi infatti al Piano della Commissione, nonché a quanto previsto negli articoli 73 e 74 della CRD, individua tredici “aspetta- tive” nei confronti degli intermedia- ri vigilati, funzionali all’integrazione dei rischi climatici e ambientali sui seguenti tre livelli:
1. strategia e obiettivi di business; 2. processi di governance;
3. risk management framework.
In particolare, con l’Aspettativa n. 4, la BCE auspica, coerentemente con l’obiettivo n. 2 del Piano d’azio- ne della Commissione, che gli Enti includano esplicitamente i rischi climatici e ambientali nel rispetti- vo quadro di riferimento per la de- terminazione della propensione al rischio (RAF), mentre con la succes- siva Aspettativa n. 4.3, che gli stessi Enti, conseguentemente, adottino politiche e prassi di remunerazio-
ne in grado di stimolare comporta- menti coerenti con la propensione al rischio climatico e ambientale adottata.
Appare in tal senso evidente come nella visione delineata dalla Com- missione e successivamente dalla BCE, il ruolo delle politiche di remu- nerazione sia perfettamente in con- tinuità con il framework già definito dalla CRD: i rischi climatici e ambien- tali (fisici o di transizione), peraltro pienamente declinabili in termini dei tradizionali rischi di credito, ope- rativo, di mercato e liquidità (fig. 2), una volta integrati nella strategia, nel modello di business e nel RAF, di- ventano anch’essi “potenziali obiet- tivi” all’interno dei sistemi di incenti- vanti adottati e, in ogni caso, fattori di risk-adjustment degli obiettivi di business assegnati negli medesimi sistemi.
Sulla medesima linea anche il già cita- to Regolamento UE 2019/2088 (SFDR), laddove la previsione di cui all’art. 5, cioè includere nelle politiche di re- munerazione informazioni su come le stesse siano coerenti con l’integra-
zione dei “rischi di soste- nibilità”, non può essere letto disgiuntamente dall’art. 3 o dell’art. 6, in cui si richiede di esplicita- re il modo in cui i mede- simi rischi di sostenibilità siano integrati nei pro- cessi decisionali di investi- mento, rispettivamente, a livello dell’intermedia- rio e di singolo prodotto finanziario.
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 La Guida individua tredici aspettative nei confronti degli intermediari vigilati, funzionali all’integrazione dei rischi climatici e ambientali
   























































































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