Introduzione
C
LAUDIO
C
LEMENTE
Sono trascorsi più di venti anni dall’entrata in vigore delle prime disposizio-
ni che hanno imposto agli intermediari finanziari – e poi, man mano, a una sem-
pre più ampia platea di soggetti qualificati, operanti nei circuiti economici – ob-
blighi di collaborazione volti a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a sco-
po di riciclaggio.
Nel tempo è maturata, a livello internazionale, una maggiore consapevolezza
della gravità di questo fenomeno criminale, che influisce negativamente sull’eco-
nomia “sana”, minaccia l’integrità e la stabilità del sistema finanziario, altera i
meccanismi di allocazione delle risorse ispirati a logiche di libera concorrenza.
La dimensione sovranazionale del riciclaggio ha indotto gli Stati a delineare
standard regolamentari uniformi con l’obiettivo di evitare comportamenti elusivi
da parte degli operatori basati su arbitraggi regolamentari tra diversi Paesi.
Si è reso necessario contrastare iniziative criminali complesse, realizzate da
soggetti che elaborano sofisticate e sempre nuove tecniche di dissimulazione
dell’origine illecita dei capitali utilizzati. Non è stato tuttavia sufficiente agire
solo sul piano della repressione penale, con l’adozione di un approccio
all cri-
mes
nell’individuazione dei reati presupposto di riciclaggio; è stato anche ne-
cessario mettere a punto un adeguato sistema di prevenzione fondato sulla col-
laborazione tra autorità pubbliche e operatori privati in grado di intercettare pri-
ma possibile le infiltrazioni criminali nel sistema economico-legale. Analoghi
presidi sono stati previsti per prevenire e contrastare il finanziamento del terro-
rismo.
In conformità ai principi internazionali, sono stati delineati gli obblighi gra-
vanti sui destinatari dell’apparato di prevenzione del riciclaggio; è stata definita
la nozione di operatività sospetta da intercettare e segnalare in quanto potenzial-
mente indicativa di fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; è
stata individuata, per ciascun Paese, una struttura di
intelligence
unica (per l’Ita-
lia, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia), alla quale
vanno inviate le segnalazioni di operazioni sospette, in osservanza di stringenti
vincoli di riservatezza.
Si tratta di una disciplina complessa, articolata in fonti di rango primario e
secondario, che impone ai soggetti destinatari degli obblighi oneri significativi
sia con riguardo all’organizzazione delle strutture deputate a svolgere la funzio-
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